LA DISCIPLINA U.E. PER LE ATIVITA’ DI LABORATORI DI RICERCA PRIVATI

Disciplina recepita con il Decreto Miur del 2/1/2008 (aggiornamento del FAR):

DEFINIZIONE DI "ORC" ORGANISMO DI RICERCA COMUNITARIO
Per organismi di ricerca, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
  1. La  principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
  2. Tutti  gli  utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
  3. Le  imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo  ai risultati prodotti».

I VANTAGGI NELL'AMBITO DEL FAR:
Gli ORC sono equiparati a Università e Enti di ricerca, pertanto quando partecipano con le imprese private a progetti autonomi di ricerca (art.5 FAR), oltre a determinare un miglior punteggio per l’approvazione e il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, i medesimi progetti ottengono ulteriori agevolazioni, infatti è riconosciuta una maggiorazione del 15 per cento, a concorrenza di una intensità massima dell'80 per cento, per i seguenti casi:
1.      …….  ;
2.      collaborazione tra impresa e un organismo di ricerca: l'organismo  di  ricerca sostiene  almeno  il  10% dei costi ammissibili del progetto;

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