Disciplina recepita con il Decreto Miur del 2/1/2008 (aggiornamento del FAR):
DEFINIZIONE DI "ORC" ORGANISMO DI RICERCA COMUNITARIO:
Per organismi di ricerca, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
- La principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- Le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti».
I VANTAGGI NELL'AMBITO DEL FAR:
Gli ORC sono equiparati a Università e Enti di ricerca, pertanto quando partecipano con le imprese private a progetti autonomi di ricerca (art.5 FAR), oltre a determinare un miglior punteggio per l’approvazione e il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, i medesimi progetti ottengono ulteriori agevolazioni, infatti è riconosciuta una maggiorazione del 15 per cento, a concorrenza di una intensità massima dell'80 per cento, per i seguenti casi:
1. ……. ;
2. collaborazione tra impresa e un organismo di ricerca: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
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